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Testo della nota

Ai sensi dell'art. 13, co 2 del CEL, come modificato dalla legge regionale 27 luglio 2021, n. 5, non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione "tassi di assenza" a far data dall'entrata in vigore della suddetta legge regionale

L.R. 29/10/2024 N. 10, art. 1 comma  lettera e) Per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2. I dati relativi ai tassi di assenza del personale sono pubblicati secondo le modalità dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 (Lettera modificata dall’art. 2. comma 1, lett. a), della l.r. 24 luglio 2024, n. 2)

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Pubblicato il: Mercoledì, 28 Maggio 2025

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