Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Art. 1 co. 1 lett 0a) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm.
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO È ESERCITATO DA CHIUNQUE NEI CONFRONTI DEI DOCUMENTI DETENUTI DAL COMUNE ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA. IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO È ESERCITATO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL COMUNE COMPETENTI A DETENERE I DOCUMENTI. L'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO NON RICHIEDE ALCUNA MOTIVAZIONE. IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO È ESERCITATO TRAMITE PRESA VISIONE E/O ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO