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Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Contenuto dell'obbligo

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Riferimenti normativi
Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 5, co. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Art. 3, co. 7-bis, l.p. n. 23/1992

IL DIRITTO DI USO CIVICO SEMPLICE È ESERCITATO DA CHIUNQUE NEI CONFRONTI DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CHE IL COMUNE ABBIA OMESSO DI PUBBLICARE PUR AVENDONE L'OBBLIGO AI SENSI DELLE FONTI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

L'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE È PRESENTATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE.

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Pubblicato il: Lunedì, 04 Dicembre 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Giugno 2022

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