L'unione civile è l'istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. Tale istituto estende alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona.
L'istituto, in vigore dal 5 giugno 2016, è stato introdotto dall'art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016 n. 76
Unioni civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, l'atto di costituzione dell'unione civile viene registrato nell'archivio dello stato civile. Non sono richieste dalla legge le formalità previste dal codice civile in merito alle pubblicazioni a differenza del matrimonio.
Privati interessati
Ufficio stato civile
L'unione civile va obbligatoriamente costituita entro 180 giorni dalla sottoscrizione del processo verbale. Il processo verbale è sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile e dai privati interessati presso l'ufficio anagrafe/stato civile, su appuntamento e previa acquisizione della documentazione necessaria.
Legge 20 maggio 2016 n. 76
D. Legislativo 19 gennaio 2017 n. 5
D. Legislativo 19 gennaio 2017 n. 6
D. Legislativo 19 gennaio 2017 n. 7