L'art. 12 del Decreto Legge 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 162/2014, ha introdotto a decorrere dall'11.12.2014 la possibilità per i coniugi di sottoscrivere dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale dello stato civile
È competente a ricevere l'accordo l'Ufficio dello Stato civile del Comune di:
- celebrazione del matrimonio o trascrizione del matrimonio celebrato all'estero;
- residenza di uno dei coniugi.
Diritto fisso nell'importo di 16 euro
L'appuntamento per la sottoscrizione dell'accordo da parte dei coniugi, con l'eventuale assistenza facoltativa di un avvocato, va richiesto all'Ufficio dello Stato civile presentandosi personalmente in orario di apertura al pubblico.
È prevista la compilazione di apposita modulistica.
A distanza di non meno di 30 giorni dalla sottoscrizione del primo accordo va fissato un secondo appuntamento per la sottoscrizione da parte dei coniugi, innanzi all'Ufficiale dello Stato civile, di apposito atto di conferma dell'accordo di separazione o divorzio.
Le separazioni e i divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile non sono ammessi in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
L'accordo non può assolutamente contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Decreto legge 12.9.2014, n. 132 convertito con modifiche dalla legge 10.11.2014, n. 162.
Legge 06.05.2015, n. 55