Rientrano nelle certificazioni di stato civile i certificati e gli estratti, sia per riassunto sia per copia integrale, di nascita, di matrimonio e di morte.
Certificazioni di stato civile
Gli interessati
Ufficio anagrafe/stato civile
gratuito
Il richiedente deve presentarsi all’ufficio del luogo dove sono avvenuti la nascita, il matrimonio o il decesso unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
D.P.R. 03.11.2000, n. 396
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196
Convenzione di Vienna di data 08.09.1976 (*)
L. 12.11.2011 n. 183
(*) La Convenzione di Vienna di data 8 settembre 1976 è relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile da produrre nei sottoelencati Stati:
Austria - Belgio - Bosnia-Erzegovina - Croazia - Francia - Germania - Lussemburgo - Macedonia - Montenegro - Paesi Bassi - Polonia - Portogallo - Serbia - Slovenia - Spagna - Svizzera - Turchia.
REGOLE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DAL 1° GENNAIO 2012
I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (legge n.183 del 12 novembre 2011).
La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi italiani, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
ECCEZIONI
Certificati richiesti per disciplina dell'immigrazione: nel caso di rilascio di certificato a Questura o Commissariato del Governo va apposta solo la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.
Certificati da produrre all'estero a enti pubblici o privati stranieri: nel caso di rilascio di certificato da consegnare ad un privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia va apposta solo la dicitura “ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.
Certificati rilasciati su moduli plurilingue previsti da convenzioni internazionali.