La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità avviene nei seguenti casi:
- a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale
- quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati la persona sia risultata irreperibile
- per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea per irreperibilità accertata ovvero per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.