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Vendita del proprio prodotto agricolo

Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

L’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi: ortofrutticolo, lattiero caseario, florovivaistico, vitivinicolo, olivicolo, … è soggetto a comunicazione da presentare al Comune in cui si intende esercitare l’attività nei seguenti casi:

  • in forma itinerante
  • in locale aperto al pubblico
  • presso i locali in cui ha sede l’azienda di produzione
  • mediante commercio elettronico sul sito web
  • su aree pubbliche mediante posteggio - va presentata inoltre richiesta di assegnazione del posteggio.

Non è soggetto a comunicazione la vendita esercitata:

  • su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola
  • su altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità
  • in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, fermo restando la necessaria concessione di suolo pubblico. *
Chi può richiedere

Imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 che non abbiano riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Gli Imprenditori e produttori, con un volume d'affari annuo di modesta entità, non obbligati all'Iscrizione al Registro Imprese, se vogliono vendere con le modalità previste dal decreto legislativo 228/2001 sopra descritte debbono comunque iscriversi al Registro Imprese.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8-ter, del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm., l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del citato articolo, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge l'attività e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Quanto costa

La presentazione della comunicazione per la vendita del proprio prodotto non comporta alcun costo. Per la vendita tramite un posto fisso su area pubblica (fiere, mercati, ecc.) occorre presentare apposita richiesta di assegnazione di posteggio e sono necessarie nr.  2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda di occupazione suolo e una per la concessione). Per la partecipazione ai mercati è dovuto il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico ed il canone posteggio in base ai relativi regolamenti comunali vigenti.

Tempi di attesa

L'attività può essere iniziata a decorrere dalla data di presentazione al Comune della comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.

Note

Cosa si può vendere:

  • prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;
  • prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
  • prodotti non provenienti dalla propria azienda purché l'ammontare dei ricavi ottenuti dalla vendita di questi non sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per le società.
Riferimenti normativi

Definizione di imprenditore agricolo (art. 2135 C.C.):

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Pubblicato il: Lunedì, 03 Aprile 2017

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