Per le lapidi e relativi copri tomba aventi misure conformi quelle regolamentari (altezza lapide non superiore a cm. 100, copri tomba delle dimensioni di max cm. 80 x 200 ovvero di cm. 160 x 200, per le tombe “doppie”, la cui superficie coperta complessiva non sia comunque superiore ai 2/3 della superficie della fossa) i lavori potranno essere avviati alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta di autorizzazione, salvo che l’Ufficio tecnico entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori potranno essere avviati anche prima di tale termine, qualora l’ufficio tecnico ne riconosca espressamente la regolarità.
Per lapidi e relativi copri tomba aventi misure diverse da quelle regolamentari occorre uno specifico provvedimento di deroga rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale.