La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta. La relativa autorizzazione è rilasciata dal comune ove è prevista la dispersione.
La dispersione delle ceneri è consentita all’interno del cimitero nell'ossario/cinerario comune
La dispersione in natura può essere effettuata a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.
La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Dispersione delle ceneri
Chi può richiedere
I parenti del defunto
Tempi di attesa
Dopo la cremazione, non appena disponibile l’urna contenenti le ceneri
Come fare / Cosa fare
Per ottenere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri i familiari devono presentare apposita richiesta con allegata la manifestazione di volontà del defunto e indicare il luogo in cui viene effettuata la dispersione.
All’atto della consegna dell’urna alla persona incaricata della dispersione delle ceneri viene rilasciato un verbale in duplice copia con l’obbligo di restituirlo debitamente completato, a dispersione avvenuta e comunque entro una settimana dalla consegna.
Riferimenti normativi
Legge 30 marzo 2001 n. 130.
Legge Provinciale 20 giugno 2008 n. 7
Pubblicato il: Mercoledì, 29 Marzo 2017