Su richiesta dei familiari le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti possono essere oggetto di affidamento familiare presso l’abitazione dei richiedenti.
In qualunque momento l’ affidatario o i suoi eredi può rinunciare per qualsiasi motivo all’affidamento dell’urna contenente le ceneri riconsegnando la medesima affinché sia conservata in una sepoltura privata di un cimitero o conferita nel cinerario comune.
Il Comune annota in apposito registro le operazioni di affidamento riportando le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e l’indirizzo dell’abitazione in cui vengono conservate le ceneri. Nel suddetto registro vengono annotati anche gli eventuali recessi.
Affidamento familiare delle ceneri
I parenti del defunto
Dopo la cremazione, non appena disponibile l’urna contenenti le ceneri.
I familiari devono presentare apposita richiesta con indicazione della persona incaricata della custodia e del luogo in cui le ceneri vengono conservate. In qualunque momento l’ affidatario o i suoi eredi può rinunciare per qualsiasi motivo all’affidamento dell’urna contenente le ceneri riconsegnando la medesima affinché sia conservata in una sepoltura privata di un cimitero o conferita nel cinerario comune.
Il Comune annota in apposito registro le operazioni di affidamento riportando le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e l’indirizzo dell’abitazione in cui vengono conservate le ceneri. Nel suddetto registro vengono annotati anche gli eventuali recessi.
Legge 30 marzo 2001 n. 130
Legge Provinciale 20 giugno 2008 n. 7